Decreto del Presidente della Repubblica n° 164 del 07/01/1956
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
Doc. pubblicato/a su : Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 78 del 31/03/1956
riguardante :
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Lavoro nelle
costruzioni
SOMMARIO
NOTE
TESTO
Capo I - Campo di applicazione
Art. 1 ATTIVITÀ SOGGETTE
Art. 2 ATTIVITÀ ESCLUSE
Art. 3 SOGGETTI DELLE NORME
Capo II - Disposizioni di carattere generale
Art. 4 VIABILITÀ NEI CANTIERI
Art. 5 LUOGHI DI TRANSITO
Art. 6 FOSSE DELLA CALCE
Art. 7 IDONEITÀ DELLE OPERE PROVVISIONALI
Art. 8 SCALE A MANO
Art. 9 PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO
Art. 10 CINTURE DI SICUREZZA
Art. 11 LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE
Capo III - Scavi e fondazioni
Art. 12 SPLATEAMENTO E SBANCAMENTO
Art. 13 POZZI, SCAVI E CUNICOLI
Art. 14 DEPOSITO DI MATERIALI IN PROSSIMITÀ DEGLI SCAVI
Art. 15 PRESENZA DI GAS NEGLI SCAVI
Capo IV - Ponteggi e impalcature in legname
Art. 16 PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI
Art. 17 MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE OPERE PROVVISIONALI
Art. 18 DEPOSITO DI MATERIALI SULLE IMPALCATURE
Art. 19 COLLEGAMENTI DELLE IMPALCATURE
Art. 20 DISPOSIZIONI DEI MONTANTI
Art. 21 CORRENTI
Art. 22 TRAVERSI
Art. 23 INTAVOLATI
Art. 24 PARAPETTI
Art. 25 PONTI A SBALZO
Art. 26 MENSOLE METALLICHE
Art. 27 SOTTOPONTI
Art. 28 IMPALCATURE NELLE COSTRUZIONI IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
Art. 29 ANDATOIE E PASSERELLE
Capo V - Ponteggi metallici fissi
Art. 30 AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'IMPIEGO
Art. 31 RELAZIONE TECNICA
Art. 32 PROGETTO
Art. 33 DISEGNO
Art. 34 NOME DEL FABBRICANTE
Art. 35 CARATTERISTICHE DI RESISTENZA
Art. 36 MONTAGGIO E SMONTAGGIO
Art. 37 MANUTENZIONE E REVISIONE
Art. 38 NORME PARTICOLARI AI PONTI METALLICI
Capo VI - Ponteggi movibili
Art. 39 PONTI SOSPESI E LORO CARATTERISTICHE
Art. 40 IMPALCATURA DEI PONTI SOSPESI
Art. 41 PARAPETTI
Art. 42 ARGANI
Art. 43 FUNI
Art. 44 TRAVI DI SOSTEGNO
Art. 45 ACCESSO AI PONTI SOSPESI
Art. 46 STABILITA' DEI PONTI
Art. 47 MANOVRA DEI PONTI
Art. 48 LAVORATORI AMMESSI SUI PONTI SOSPESI
Art. 49 MANUTENZIONE
Art. 50 LIBRETTO DI IMMATRICOLAZIONE
Art. 51 PONTI SU CAVALLETTI
Art. 52 PONTI SU RUOTE A TORRE E SVILUPPABILI A FORBICE
Art. 53 SCALE AEREE SU CARRO
Art. 54 MANOVRE DELLE SCALE AEREE
Capo VII - Trasporto dei materiali
Art. 55 CASTELLI PER ELEVATORI
Art. 56 IMPALCATI E PARAPETTI DEI CASTELLI
Art. 57 MONTAGGIO DEGLI ELEVATORI
Art. 58 ARGANI - SALITA E DISCESA DEI CARICHI
Art. 59 SOLLEVAMENTO DI MATERIALI DAGLI SCAVI
Art. 60 TRASPORTI CON VAGONETTI SU GUIDE
Art. 61 PENDENZA DEI BINARI
Art. 62 TRANSITO E ATTRAVERSAMENTO SUI PIANI INCLINATI
Capo VIII - Costruzioni edilizie
Art. 63 STRUTTURE SPECIALI
Art. 64 COSTRUZIONI DI ARCHI, VOLTE E SIMILI
Art. 65 POSA DELLE ARMATURE E DELLE CENTINE
Art. 66 RESISTENZA DELLE ARMATURE
Art. 67 DISARMO DELLE ARMATURE
Art. 68 DIFESA DELLE APERTURE
Art. 69 SCALE IN MURATURA
Art. 70 LAVORI SPECIALI
Capo IX - Demolizioni
Art. 71 RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE
Art. 72 ORDINE DELLE DEMOLIZIONI
Art. 73 MISURE DI SICUREZZA
Art. 74 CONVOGLIAMENTO DEL MATERIALE DI DEMOLIZIONE
Art. 75 SBARRAMENTO DELLA ZONA DI DEMOLIZIONE
Art. 76 DEMOLIZIONE PER ROVESCIAMENTO
Capo X - Norme penali
Art. 77 CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E
DAI DIRIGENTI.
Art. 78 CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PREPOSTI.
Art. 79 CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI
Capo XI - Disposizioni finali
Art. 80 COLLAUDI E VERIFICHE PERIODICHE
Art. 81. Decorrenza.
- § -
Il presente decreto è stato emanato in seguito alla legge delega 12 febbraio 1955, n. 51.
La misura delle ammende è stata elevata di cinque volte rispetto alla misura stabilita
originariamente, in applicazione dell' art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n.
689. Le sanzione sono state escluse dalla depenalizzazione ai sensi degli artt. 32, comma
2 e 34, comma 1, lettera n), della L. 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 81 del
presente decreto devono ritenersi tuttora in vigore gli artt. dal 18 al 23 del regolamento
approvato con R.D. 27 maggio 1900, n. 205. Art. 77, comma 1: il comma è stato così
modificato dall' art. 26, comma 8 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758. Art. 78, comma 1:
il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 9 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n.
758. Art. 79, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 10 del D.
Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758. - § -
TESTO
Capo I - Campo di applicazione
Art. 1. ATTIVITÀ SOGGETTE
La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni è regolata dalle norme del
presente decreto e, per gli argomenti non espressamente disciplinati, da quelle del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547.
Le norme del presente decreto si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e
alle quali siano addetti lavoratori subordinati, concernono la esecuzione dei lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali,
comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia è regolata o sarà regolata da appositi provvedimenti:
Le norme stesse non si applicano ai lavori in sotterraneo e nei cassoni ad aria compressa per la parte espressamente disciplinata dalle apposite norme speciali.
All'osservanza delle norme del presente decreto sono tenuti coloro che esercitano le attività indicate all'art. 1 e, per quanto loro spetti e competa, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori in conformità agli articoli 4, 5, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Capo II - Disposizioni di carattere generale
Art. 4. VIABILITÀ NEI CANTIERI
Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei
veicoli.
Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una
carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui previsto
l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi.
La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri,
oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga
limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad
intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato.
I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere
provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2
metri.
Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra,
con tavole e paletti robusti.
Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte
segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la
caduta di gravi dal terreno a monte dei ponti di lavoro.
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.
Le fosse della calce devono essere allestite in zona appartata del cantiere ed essere
munite su tutti i lati di solido parapetto con arresto al piede.
Nei casi in cui per l'ampiezza della fossa si debba ricorrere all'uso di passarelle,
queste devono essere munite di solidi parapetti con arresto al piede e costruito in modo
da offrire le necessarie garanzie di solidità e robustezza.
Art. 7. IDONEITÀ DELLE OPERE PROVVISIONALI
Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte,
proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la
intera durata del lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro
revisione per eliminare quelli non ritenuti più idonei.
Le scale a mano devono avere le caratteristiche di resistenza stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti, i quali devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe
più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio.
È vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto
dei pioli rotti.
Durante l'uso le scale devono essere sistemate e vincolate. All'uopo, secondo i casi,
devono essere adoperati chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli, legature, saettoni,
in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od
inflessioni accentuate.
Quando non sia attuabile l'adozione delle misure di cui al precedente comma, le scale
devono essere trattenute al piede da altra persona.
La lunghezza delle scale a mano deve essere tale che i montanti sporgano di almeno un
metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante,
purché fissato con legatura di reggetta o sistemi equivalenti.
Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non
devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra.
Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la
parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un
corrimano-parapetto.
Art. 9. PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO
Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento
dei materiali vengono impastati calcestruzzi o malte o eseguite altre operazioni a
carattere continuativo si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali.
Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera
per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o
scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di
protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che
sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale
adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.
Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e
simili, su muri in demolizione nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di
caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di
protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza
con bretelle collegate a fune di trattenuta.
La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole
lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere
alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale caduta del lavoratore.
La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre
m. 1,50.
Nei lavori sui pali l'operaio deve essere munito di ramponi e di cinture di sicurezza.
Art. 11. LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE
Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri della costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.
Art. 12. SPLATEAMENTO E SBANCAMENTO
Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici,
le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in
relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di
attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di escavo manuale per
scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di
gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere
provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai
nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina
metallica, deve essere protetto con solido riparo.
Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di
attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dell'escavo o alle condizioni di
accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve
essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire
dell'escavo.
Art. 13. POZZI, SCAVI E CUNICOLI
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50, quando la consistenza del
terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle
pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle
necessarie armature di sostegno.
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30
centimetri. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti
pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della
volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il
lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire
del rivestimento in muratura.
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in
vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano
essere scoperte o indebolite degli scavi.
Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per
evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine, con
pericolo oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo
ed all'esportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il
passaggio della benna.
Art. 14. DEPOSITO DI MATERIALI IN PROSSIMITÀ DEGLI SCAVI
E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere
alle necessarie puntellature.
Art. 15. PRESENZA DI GAS NEGLI SCAVI
Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono
essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori
tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica
del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione
e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad
infiltrazione di sostanze pericolose.
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la
irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente
aereazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi
respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le
ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal
personale addetto alla sorveglianza, questo deve mantenersi in continuo collegamento con
gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il
lavoratore colpito dai gas.
Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo
quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti,
esse offrano garanzia di sicurezza e semprechè sia assicurata una efficace e continua
aereazione.
Quando siasi accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla
bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la
bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma,
di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o
surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo i lavoratori
devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.
Capo IV - Ponteggi e impalcature in legname
Art. 16. PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m. 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcatura o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.
Art. 17. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE OPERE PROVVISIONALI
Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Art. 18. DEPOSITO DI MATERIALI SULLE IMPALCATURE
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito,
eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è
consentito dal grado di resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve
consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.
Art. 19. COLLEGAMENTI DELLE IMPALCATURE
L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce); sono consentite legature fatte con funi di fibra tessile.
Art. 20. DISPOSIZIONI DEI MONTANTI
I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di
sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere
verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.
Per impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo;
per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono
essere ad elementi singoli.
Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di
infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.
L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di
gronda.
La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m. 3,60; può essere
consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio
del cantiere, purché, in tal caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto
redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.
Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza
ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a
rombo.
I correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori a m. 2.
Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai montanti ed essere solidamente
assicurati ai montanti stessi con fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o
chiodi forgiati. Il collegamento può essere ottenuto anche con gattelli in ferro e con
almeno doppio giro di catena metallica (agganciaponti); sono consentite legature con funi
di fibra tessile.
Le estremità dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono essere sovrapposte e
le sovrapposizioni devono avvenire in corrispondenza dei montanti.
I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere montati perpendicolarmente al fronte
della costruzione.
Quando l'impalcatura è fatta con una sola fila di montanti, un estremo dei traversi deve
poggiare sulla muratura per non meno di 15 centimetri e l'altro deve essere assicurato al
corrente.
Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di
servizio devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al
carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di
20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci
per cento la sezione di resistenza.
Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su quattro
traversi; le loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un
traverso, per non meno di 40 centimetri.
Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e
all'opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore
a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.
Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.
Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad
un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di
robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui
margine superiore sia posto a non meno di m. 1 dal piano di calpestio, e di tavola
fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente al tavolato.
Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di
60 centimetri.
Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei
montanti.
Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono
essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a rigorosi criteri
tecnici e ne garantisca la solidità e la stabilità.
In ogni caso per il ponte a sbalzo devono essere osservate le seguenti norme:
Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti siano applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano piena garanzia di resistenza.
Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come
il ponte, a distanza non superiore a m.2,50.
La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti a sbalzo e quando vengano
eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
Art. 28. IMPALCATURE NELLE COSTRUZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda
alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la
erezione delle casseformi per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in
corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente
larghezza utile di almeno m. 1,20.
Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave
perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal fino del fabbricato più di 40
centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo.
Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al
piano sottostante.
In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza
del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a
protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte
del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione
dell'area sottostante.
Art. 29. ANDATOIE E PASSERELLE
Le andatoie devono avere larghezza non minore di m. 0,60, quando siano destinate soltanto
al passaggio di lavoratori, e di m. 1,20, se destinate al trasporto di materiali.
La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni
intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a
distanza non maggiore del passo di un uomo carico.
Le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di normali parapetti e
tavole fermapiede.
Capo V - Ponteggi metallici fissi
Art. 30. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'IMPIEGO
La costruzione e l'impiego dei ponteggi le cui strutture portanti sono costituite
totalmente o parzialmente da elementi metallici sono disciplinati dalle norme del presente
capo. Per ciascun tipo di ponteggio metallico il fabbricante deve chiedere al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione all'impiego, corredando la domanda
di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo
seguente.
Il Ministero decide in merito alle domande, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche
e la Commissione consultiva prevista dall'art. 393 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante copia
conforme della autorizzazione di cui ai comma precedenti e delle istruzioni e schemi
elencati ai numeri 4, 5, 6, e 7 dell'articolo seguente.
La relazione di cui all'articolo precedente deve contenere:
I ponteggi metallici di altezza superiore a 20 metri e le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di
legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il
ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.
Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 30 e copia del progetto e dei
disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli ispettorati del
lavoro, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al
primo comma.
Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli ispettori del lavoro, copia dell'attestazione di conformità di cui all'ultimo comma dell'art. 30 e copia del disegno esecutivo, dalle quali risultino:
Quando non sussiste l'obbligo del calcolo, ai sensi del n. 7 dell'art. 31, invece delle
indicazioni di cui al precedente n. 2, sono sufficienti le generalità e la firma del
responsabile del cantiere.
Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno,
devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo
del calcolo.
Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante.
Art. 35. CARATTERISTICHE DI RESISTENZA
Gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non
minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all'art. 30.
Le aste del ponteggio devono essere in profilati o in tubi senza saldatura con superficie
terminale ad angolo retto con l'asse dell'asta.
L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta da una piastra di base
metallica, a superficie piana, di area non minore di 18 volte l'area del poligono
circoscritto alla sezione del montante stesso e di spessore tale da resistere senza
deformazioni al carico. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante
atto a centrare il carico su di essa e tale da non produrre momenti flettenti sul
montante.
I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che
trasversale; ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione.
I giunti metallici devono avere caratteristiche di resistenza non minori di quelle delle
aste collegate e sempre in relazione agli sforzi a cui sono sottoposti; ad elementi non
verniciati, essi devono assicurare resistenza allo scorrimento con largo margine di
sicurezza.
A giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del bullone.
Le parti costituenti il giunto di collegamento devono essere riunite tra di loro
permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di
esse.
Art. 36. MONTAGGIO E SMONTAGGIO
Al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere adibito personale
pratico e fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.
I montanti di una stessa fila devono essere posti a distanza non superiore a m. 1,80 da
asse ad asse.
Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati
strettamente l'uno vicino all'altro.
Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte
del parapetto.
Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato conformemente
al progetto e a regola d'arte.
Art. 37. MANUTENZIONE E REVISIONE
Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni
atmosferiche e prolungata interruzione del lavoro deve assicurarsi della verticalità dei
montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei
controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con
verniciatura, catramatura o protezioni equivalenti.
Art. 38. NORME PARTICOLARI AI PONTI METALLICI
Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano
scivolare sui traversi metallici.
E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi metallici del ponte.
E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
Per i ponteggi metallici valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai
ponteggi in legno.
Art. 39. PONTI SOSPESI E LORO CARATTERISTICHE
Sui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di sospensioni ed un argano di manovra per
ciascuna estremità, non devono gravare sovraccarichi, compreso il peso dei lavoratori,
superiori a 100 chilogrammi per metro lineare di sviluppo. Essi non devono avere larghezza
superiore a m. 1.
Detti ponti, sui quali non è consentita la contemporanea presenza di più di due persone,
devono essere usati soltanto per lavori di rifinitura, di manutenzione, o altri lavori di
limitata entità.
I ponti pesanti che hanno quattro funi di sospensione per ogni unità (ponte singolo) e
quattro argani di manovra non devono avere larghezza maggiore di m. 1,50.
Detti ponti possono essere collegati e formare ponti continui purché le unità di ponte
siano allo stesso livello.
Su ciascuna unità di ponti pesanti non è consentita la contemporanea presenza di persone
in numero superiore a quello indicato nelle targhette prescritte dal successivo art. 42.
Gli argani di ogni unità di ponte devono essere dello stesso tipo e della stessa portata.
Art. 40. IMPALCATURA DEI PONTI SOSPESI
L'unità di ponte deve essere costituita da due telai metallici, che sono collegati da
correnti sostenenti i traversi, sui quali viene fissato il tavolame.
I due telai devono essere montati con distanza di non più di tre metri; i correnti devono
avere un franco a sbalzo, oltre ciascun telaio, di 50 centimetri e devono essere muniti di
sicure sistema di trattenuta contro il pericolo di sfilamento dai telai.
Il piano di calpestio deve essere costituito da tavole di spessore non inferiore a 4
centimetri, bene accostate fra loro ed assicurate contro eventuali spostamenti. Il legname
impiegato nel ponte deve essere a fibre longitudinali dirette e parallele, privo di nodi.
Gli elementi in legno possono essere sostituiti da elementi metallici di resistenza non
minore.
Il collegamento di più unità di ponti pesanti deve essere effettuato rendendo
direttamente connesse fra di loro le unità contigue, senza inserzione di passerelle tra
l'una e l'altra.
I bulloni usati nel montaggio devono essere assicurati con rondelle elastiche e con
controdadi.
Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere munito di normali parapetti e tavola
fermapiede. Il corrente superiore del parapetto esterno dei ponti leggeri deve essere
formato con tubo di ferro di 4 centimetri di diametro; gli altri correnti possono essere
di legno; le distanze libere verticali fra la tavola fermapiede ed il corrente intermedio
e tra questo ed il superiore non devono essere maggiori di 30 centimetri.
Gli elementi costituenti il parapetto devono essere assicurati solidamente alla parte
interna dei ritti estremi del ponte in corrispondenza degli argani.
I ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel lato prospiciente la costruzione.
Sull'intavolato dei ponti pesanti deve essere applicata lungo il lato prospiciente la
costruzione privo di parapetto una sponda di arresto al piede di altezza non inferiore a 5
centimetri.
Gli argani devono essere rigidamente connessi con i telai di sospensione.
Essi devono essere a discesa autofrenante e forniti di dispositivo di arresto.
Il tamburo di avvolgimento della fune deve essere di acciaio ed avere le flange laterali
di diametro tale da lasciare, a fune completamente avvolta un franco pari a due diametri
della fune.
Il diametro del tamburo deve essere non inferiore a 12 volte il diametro della fune.
Le parti dell'argano, soggette a sollecitazioni dinamiche, devono avere un grado di
sicurezza non minore di otto.
Su ciascun argano deve essere fissata in posizione visibile una targhetta metallica
indicante il carico massimo utile ed il numero delle persone ammissibili riferite
all'argano stesso. La targhetta deve anche indicare la casa costruttrice, l'anno di
costruzione ed il numero di matricola.
Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con fili di acciaio al crogiuolo, con un
carico di rottura non minore di 120 e non maggiore di 160 kg. per mm quadrati e devono
essere calcolate per un coefficiente di sicurezza non minore di 10.
Le funi ed i fili elementari devono essere protetti contro gli agenti corrosivi esterni
mediante ingrassatura.
L'attacco al tamburo dell'argano deve essere ottenuto con piombatura a bicchiere o in
altro modo che offra eguale garanzia contro lo sfilamento.
L'attacco alla trave di sostegno deve essere ottenuto mediante chiusura del capo della
fune piegato ad occhiello con impalmatura o con non meno di tre morsetti a bulloni;
nell'occhiello deve essere inserita apposita redancia per ripartire la pressione sul
gancio o anello di sospensione.
Le travi di sostegno devono essere in profilati di acciaio e calcolate, per ogni specifica
installazione, con un coefficiente di sicurezza non minore di 6.
Le travi di sostegno, che devono poggiare su strutture e materiali resistenti, devono
avere un prolungamento verso l'interno dell'edificio non minore del doppio della sporgenza
libera e devono essere saldamente ancorate ad elementi di resistenza accertata,
provvedendosi ad una sufficiente distribuzione degli sforzi e ad impedire qualsiasi
spostamento. Non è ammesso l'ancoraggio con pesi.
Gli anelli o ganci di collegamento della fune alla trave di sostegno devono avere un
coefficiente di sicurezza non inferiore a 6 ed essere assicurati contro lo scivolamento
lungo la trave stessa verso l'esterno.
Art. 45. ACCESSO AI PONTI SOSPESI
L'accesso e l'uscita dal ponte devono avvenire, a seconda delle varie condizioni di
impiego, da punti e con mezzi tali da rendere sicuri il passaggio e la manovra.
Nel caso di ponti pesanti ad unità collegate, si può fare uso di scale a mano, sempre
che sia stato assicurato l'ancoraggio del ponte e della scala.
Ad ogni livello di lavoro, i ponti sospesi devono essere ancorati a parti stabili della
costruzione.
La distanza del tavolato dei ponti pesanti dalla parete della costruzione non deve
superare a 10 centimetri.
Ove per esigenze della costruzione tale distanza non possa essere rispettata, i vuoti
risultanti devono essere protetti fino alla distanza massima prevista dal comma
precedente.
I ponti sospesi non devono essere usati in nessun caso come apparecchi di sollevamento e
su di essi non devono essere installati apparecchi del genere.
Nei ponti leggeri il punto di attacco delle funi di sospensione ai ponti stessi deve
essere situato ad altezza non inferiore a metri 1,50 dal piano di calpestio.
Prima di procedere al sollevamento o all'abbassamento del ponte, deve essere accertato che
non esistano ostacoli al movimento e che non vi siano sovraccarichi di materiali.
Durante la manovra degli argani devono rimanere avvolte sul tamburo almeno due spire di
fune.
La manovra deve essere simultanea sui due argani nei ponti leggeri; nei ponti pesanti la
manovra deve essere simultanea sui due argani di una estremità dell'unità di ponte,
procedendo per le coppie di argani successive con spostamenti che non determinano
sull'impalcato pendenze superiori al 10 per cento.
Art. 48. LAVORATORI AMMESSI SUI PONTI SOSPESI
I lavoratori che operano sui ponti sospesi devono essere edotti delle modalità delle
manovre.
E' vietato adibire al lavoro sui ponti sospesi i minori di anni 18 e le donne.
La manutenzione e l'efficienza del ponte, la lubrificazione delle funi e degli argani
devono essere costantemente curate.
Le funi non devono essere più usate quando su un tratto di fune lungo quattro volte il
passo dell'elica del filo elementare nel trefolo il numero dei fili rotti apparenti sia
superiore al 10 % dei fili costituenti la fune.
Art. 50. LIBRETTO DI IMMATRICOLAZIONE
Gli argani per ponti sospesi devono essere collaudati prima dell'impiego e sottoposti a
verifiche biennali.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione
consultiva di cui all'art. 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547., saranno stabilite le modalità del collaudo
e delle verifiche periodiche ed il modello del libretto di immatricolazione per le
relative registrazioni.
I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere
usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; essi non devono
avere altezza superiore a m. 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi
esterni.
I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali,
devono poggiare sempre su pavimento solido e ben livellato.
La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60, quando si usino
tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La
larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo
costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in
isbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.
E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti
costituiti da scale a pioli.
Art. 52. PONTI SU RUOTE A TORRE E SVILUPPABILI A FORBICE
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di
sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli
spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul
terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti.
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.
La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono
costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono
essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi.
Il carro della scala aerea deve essere sistemato su base non cedevole, orizzontale, ed in
modo che il piano di simmetria della scala sia verticale e controllabile mediante
pendolino applicato sul lato posteriore del carro stesso.
Le scale aeree non possono essere adoperate con pendenze minore di 60 gradi ne maggiori di
80 gradi sull'orizzontale; la pendenza deve essere controllata mediante dispositivo a
pendolo annesso al primo tratto della scala.
I pezzi delle scale a tronchi distaccati, che compongono la volata, devono portare un
numero progressivo nell'ordine di montaggio.
Prima che la scala sia montata, alle ruote devono essere applicate robuste calzatoie
doppie per ogni ruota, sagomate e collegate con catenelle o tiranti.
Art. 54. MANOVRE DELLE SCALE AEREE
Qualunque operazione di spostamento e di messa a punto deve essere eseguita a scala
scarica.
Durante la salita devono essere evitate scosse ed urti; il lavoratore ed eventuali carichi
in ogni caso non superiori a 20 chilogrammi a pieno sviluppo della scala, devono gravare
sulla linea mediana della stessa.
Nei verbali di collaudo di cui agli articoli 25 e 399 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, deve essere indicato il numero massimo di persone che possono
contemporaneamente salire sulla scala.
Tale numero non deve essere in talun caso superato.
E' vietato ogni sforzo di trazione da parte di chi lavora in cima alla scala, la quale non
deve poggiare con la estremità superiore a strutture fisse.
Quando sia necessario spostare una scala aerea in prossimità di linee elettriche, si deve
evitare ogni possibilità di contatto, abbassando opportunamente la volata della scala.
Capo VII - Trasporto dei materiali
Art. 55. CASTELLI PER ELEVATORI
I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa
dei materiali mediante elevatori, devono avere i montanti controventati per ogni due piani
di ponteggio.
I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono essere costituiti, a seconda
dell'altezza e del carico massimo da sollevare, da più elementi collegati fra loro e con
giunzioni sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti.
I castelli devono essere ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio.
Art. 56. IMPALCATI E PARAPETTI DEI CASTELLI
Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso
il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede normali.
Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché in
corrispondenza di esso sia applicato un fermapiede alto non meno di 30 centimetri. Il
varco deve essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi
sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato
superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura.
Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m. 1,20 e nel senso normale
all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm. 20, da
servire per appoggio e riparo del lavoratore.
Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non
inferiore a cm. 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati
in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.
Art. 57. MONTAGGIO DEGLI ELEVATORI
I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati
direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una
solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.
Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono
essere in numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due.
I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono
essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e
controdado: analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai
piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.
Gli argani installati a terra, oltre a essere saldamente ancorati, devono essere disposti
in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.
Il manovratore degli argani " a bandiera " fissati a montanti di impalcature,
quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di
manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.
La protezione di cui al 3x comma dell'articolo precedente deve essere applicata anche per
il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature.
Art. 58. ARGANI - SALITA E DISCESA DEI CARICHI
Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extracorsa superiore: è
vietata la manovra degli interruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere.
Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere
muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico.
Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per un carico di
sicurezza non minore di 8.
Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere
effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le
piattaforme semplici e le imbracature.
Art. 59. SOLLEVAMENTO DI MATERIALI DAGLI SCAVI
Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono
poggiare su solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede
sui lati prospicienti il vuoto.
Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo di pozzi o di cavi a
sezione ristretta (arganetti o conocchie) azionati solamente a braccia, devono avere per
base un solido telaio in travi di legno, con piattaforma per i lavoratori o fiancate di
sostegno dell'asse dell'apparecchio opportunamente irrigidite e controventate.
In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in prossimità di cigli di
pozzi o scavi, devono essere adottate le misure necessarie per impedire franamenti o
caduta di materiali.
Art. 60. TRASPORTI CON VAGONETTI SU GUIDE
Il binario di corsa dei vagonetti deve essere posato su terreno o altro piano resistente e
mantenuto in buono stato per tutta la durata dei lavori.
Le rotaie debbono risultare saldamente assicurate alle traversine; le piattaforme girevoli
devono essere provviste di dispositivo di blocco.
I binari debbono essere posati in modo da lasciare un franco libero di almeno 70
centimetri oltre la sagoma di ingombro dei veicoli.
Le passerelle o le andatoie destinate al transito dei veicoli devono lasciare un uguale
franco, avere il piano di posa dei binari costituito da tavole accostate ed essere
provviste di normali parapetti nonché di tavole fermapiede.
Nelle passerelle od andatoie lunghe, qualora il franco sia limitato ad un sol lato, devono
essere realizzate delle piazzole di rifugio ad opportuni intervalli lungo l'altro lato.
Deve essere vietato ai lavoratori salire sui vagonetti spinti a mano.
E' fatto divieto di disporre in pendenza il binario adducente alle discariche delle
materie scavate o demolite.
Quando per esigenze tecniche o per condizioni topografiche non sia possibile evitare la
posa del binario in pendenza, l'ultimo tratto deve essere in contropendenza.
Alle estremità del binario deve essere disposto un arresto di sicuro affidamento per la
trattenuta del vagonetto.
Art. 62. TRANSITO E ATTRAVERSAMENTO SUI PIANI INCLINATI
E' vietato il transito lungo i tratti di binario in pendenza quando i vagonetti sono in
movimento. Tale divieto deve essere espresso mediante avvisi posti alle due estremità del
percorso in pendenza.
Quando si rendesse necessario un attraversamento davanti a ciascuno sbocco e
parallelamente alle rotaie si devono applicare barriere, con la parte centrale mobile, di
lunghezza pari almeno a tre volte la larghezza dell'attraversamento.
Capo VIII - Costruzioni edilizie
Art. 63. STRUTTURE SPECIALI
Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.
Art. 64. COSTRUZIONI DI ARCHI, VOLTE E SIMILI
Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi,
piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato
o in muratura di ogni genere, devono essere costuite in modo da assicurare, in ogni fase
del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o
costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.
Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti d'arco, per coperture ad
ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere
eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli
di stabilità.
I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere
esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli ispettori del lavoro.
Art. 65. POSA DELLE ARMATURE E DELLE CENTINE
Prima della posa delle armature e delle centine di sostengo delle opere di cui all'articolo precedente, è fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua.
Art. 66. RESISTENZA DELLE ARMATURE
Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello
delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che
possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla
spinta del vento e dell'acqua.
Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente
distribuito.
Art. 67. DISARMO DELLE ARMATURE
Il disarmo delle armature provvisorie di cui al secondo comma dell'art. 64 deve essere
effettuato con cautela da operai pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere o
sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.
E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle
strutture insistano carichi accidentali e temporanei.
Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure
precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato
cementizio.
Art. 68. DIFESA DELLE APERTURE
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da
normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato
solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei
ponti di servizio.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del
parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere
aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a
m. 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere
convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.
Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera
della ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede, fissati
rigidamente a strutture resistenti.
Il vano scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del
pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la
caduta dei materiali.
Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano
sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60
centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a
distanza non superiore a 40 centimetri.
Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve
essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli
operai e dei materiali di impiego.
Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari
apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda
dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.
Capo IX - Demolizioni
Art. 71. RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica
delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di
rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si
verifichino crolli intempestivi.
Art. 72. ORDINE DELLE DEMOLIZIONI
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.
La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale deve essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori di lavoro.
La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti
dall'opera in demolizione.
E' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
Gli obblighi di cui ai comma precedenti non sussistono quanto trattisi di muri di altezza
inferiore ai cinque metri; in tali casi e per altezze da due a cinque metri si deve fare
uso di cinture di sicurezza.
Art. 74. CONVOGLIAMENTO DEL MATERIALE DI DEMOLIZIONE
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato
oppure convogliato in appositi canali il cui estremo inferiore non deve risultare ad
altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.
I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco
successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi
accidentalmente persone.
Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve
essere calato a terra con mezzi idonei.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della
polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.
Art. 75. SBARRAMENTO DELLA ZONA DI DEMOLIZIONE
Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito,
delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del
materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico
dall'alto.
Art. 76. DEMOLIZIONE PER ROVESCIAMENTO
Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di
parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere
effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve
essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del
fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti da
altre parti.
Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro
quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della
struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.
Si può procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per facilitarne la caduta
soltanto quando essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei
puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi.
Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di
altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno
degli elementi smossi.
Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta
delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o
ad opere adiacenti pericolosi ai lavoratori addettivi.
Capo X - Norme penali
Art. 77. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI DIRIGENTI.
I datori di lavoro ed i dirigenti sono puniti:
Art. 78 CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PREPOSTI.
I preposti sono puniti:
Art. 79 CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI
I lavoratori sono puniti:
Capo XI - Disposizioni finali
Art. 80 COLLAUDI E VERIFICHE PERIODICHE
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, può stabilire di sottoporre a collaudo e visite periodiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo tecnico incaricato.
Il presente decreto entra in vigore il 1o aprile 1956.
A decorrere da tale data sono abrogate le disposizioni del regolamento approvato con R.D.
27 maggio 1900, n. 205, che concernono i lavori di costruzione disciplinati dal presente
decreto.
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