ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: Movimentazione manuale dei carichi

Legislazione

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TITOLO V del D.Lgs. 626/94

In ambito scolastico (collaboratori scolastici, personale addetto alle pulizie) può essere ricondotta ad alcune operazioni particolari e/o saltuarie, quali spostamento e trasporto di arredi, materiali per pulizie, ecc.
Gli educatori degli asili nido sono sottoposti allo sforzo fisico dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto dei bambini con piegamenti ripetitivi della colonna vertebrale.

Art. 47 - (campo di applicazione): alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.

2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;

b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare

Art. 48 - (obblighi del datore di lavoro):
1. Adotta le misure organizzative necessarie (…) per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione (…) adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
3. (…) Organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana, sulla base di quanto indicato nell'allegato VI
4. lett.c: sottopone a sorveglianza sanitaria (…) gli addetti (…)