ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: Movimentazione manuale dei carichi |
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Legislazione |
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TITOLO V del D.Lgs. 626/94
In ambito scolastico (collaboratori scolastici, personale addetto alle
pulizie) può essere ricondotta ad alcune operazioni particolari e/o saltuarie,
quali spostamento e trasporto di arredi, materiali per pulizie, ecc.
Gli educatori degli asili nido sono sottoposti allo sforzo fisico dovuto alle
azioni di sollevamento e trasporto dei bambini con piegamenti ripetitivi della
colonna vertebrale.
Art. 47 - (campo di applicazione): alle attività che comportano la
movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni
dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno
di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del
sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le
loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare
Art. 48 - (obblighi del datore di lavoro):
1. Adotta le misure organizzative necessarie (…) per evitare la necessità di
una movimentazione manuale dei carichi.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione (…) adotta le misure
organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o
fornisce ai lavoratori
stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
3. (…) Organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto
più possibile sicura e sana, sulla base di quanto indicato nell'allegato VI
4. lett.c: sottopone a sorveglianza sanitaria (…) gli addetti (…)